Protocollo 4
Art. XX
86 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XX.
1. - Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunziarlo mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia.
2. - La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione della notifica di denunzia da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia.
3. - Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse ai sensi dell'articolo 39 della detta Convenzione o del Protocollo dell'Aja ai sensi dell'articolo XXIV del detto Protocollo non deve essere interpretata come una denunzia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.
Storico versioni
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