Art. XVIII
Protocollo 4

Art. XVIII

84 / 91
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XVIII. 1. - Quando il presente Protocollo avrà riunito le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrerà in vigore fra tali Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Esso entrerà in vigore, nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica. 2. - Con la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.
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