Art. XVIII
Protocollo

Art. XVIII

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In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XVIII. Fino alla sua data di entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo XX, il presente Protocollo resterà aperto alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata e dell'Agenzia internazionale per l'Energia atomica o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato a divenire parte del presente Protocollo dall'Assemblea generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
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