Protocollo 4
Art. XVII
83 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XVII.
1. - Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari.
2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia e da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.
3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xvii-2