Art. XVI
Protocollo

Art. XVI

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In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XVI. La Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal presente Protocollo, si applica al trasporto internazionale definito dall'articolo primo della Convenzione allorchè i punti di partenza e di destinazione sono situati tanto sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo quanto sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo se è previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
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