Art. XV
Protocollo

Art. XV

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In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XV. Dopo l'articolo 41 della Convenzione, è inserito il seguente articolo: "Articolo 42. 1. - Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, durante il quinto e il decimo anno successivi alla data di entrata in vigore del suddetto Protocollo, saranno convocate conferenze delle Parti del Protocollo di Guatemala dell'8 marzo 1971 allo scopo di riesaminare il limite fissato dall'articolo 22, comma 1 a) della Convenzione emendata dal suddetto Protocollo. 2. - In occasione di ognuna delle conferenze menzionate al comma 1° del presente articolo, il limite di responsabilità fissato dall'articoli 22, comma 1 a) in vigore alla data di riunione di tali conferenze non dovrà essere aumentato di una somma superiore a centoottantasettemilacinquecento franchi. 3. - Fatto salvo il comma 2 del presente articolo, il limite di responsabilità fissato dall'articolo 22, comma 1 a) in vigore alla data di riunione di tali conferenze sarà aumentato di centoottantasettemilacinquecento franchi al 31 dicembre del quinto e del decimo anno successivi all'entrata in vigore del protocollo di cui al comma 1° del presente articolo, a meno che tali conferenze non abbiano deciso diversamente prima delle suddette date con una maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Parti presenti e votanti. 4. - Il limite applicabile sarà quello che, conformemente alle disposizioni dei commi precedenti, era in vigore alla data in cui è intervenuto il fatto che ha causato la morte o la lesione del passeggero".
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