Protocollo
Art. XIII
13 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XIII.
Dopo l'articolo 30 della Convenzione viene inserito il seguente articolo:
"Articolo 30 A.
La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo l'azione volta ad accertare se la persona considerata responsabile in virtù delle sue disposizioni abbia in atto un ricorso contro qualsiasi altra persona".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xiii