Art. X
Protocollo 3

Art. X

62 / 91
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo X. 1. - Ogni parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia. 2. - La denuncia produrrà i propri effetti sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia, della notifica della denuncia. 3. - Fra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse ii virtù dell'articolo 39 della detta Convenzione, o del Protocollo dell'Aja in virtù dell'articolo XXIV di detto Protocollo, o del Protocollo di Guatemala in virtù dell'articolo XXII di detto Protocollo, non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975.
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