Protocollo 2
Art. VIII
47 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VIII.
1. Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo resterà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario.
2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.
3. - Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-viii-3