Protocollo
Art. VIII
8 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VIII.
L'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 22.
1. - a) Nel trasporto delle persone la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di un milione e cinquecentomila franchi per l'insieme delle richieste presentate a qualsiasi titolo per il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte o di lesioni di un passeggero. Nel caso in cui, in base alla legge del tribunale incaricato, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale di rendita non può superare la cifra di un milione cinquecentomila franchi.
b) In caso di ritardo nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di sessantaduemila e cinquecento franchi per passeggero.
c) Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del trasportatore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di quindicimila franchi per passeggero.
2. - a) Nel trasporto di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di duecentocinquanta franchi per chilogrammo, a meno che non sia stata fatta dal mittente una dichiarazione speciale di interesse alla consegna al momento della rimessa dei colli al trasportatore e dietro eventuale pagamento di una tassa supplementare. In questo caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all'interesse male del mittente alla consegna.
b) In caso di perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto ivi contenuto, soltanto il peso totale del o dei colli di cui trattasi è preso in considerazione per determinare il limite di responsabilità del trasportatore. Tuttavia allorchè la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci o di un oggetto in esse contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo, occorre prendere in considerazione il peso totale di tali colli per determinare il limite di responsabilità.
3. - a) I tribunali delle Alte Parti contraenti che non abbiano la facoltà, in virtù di una propria legge, di stanziare fondi per le spese processuali, ivi inclusi gli onorari degli avvocati, avranno, nelle istanze cui si applica la presente Convenzione, il potere di rifondere all'attore, a loro discrezione, per intero o in parte le spese processuali, ivi inclusi gli onorari d'avvocato che essi giudichino ragionevoli.
b) Il pagamento delle spese processuali, ivi inclusi gli onorari d'avvocato viene accordato, in virtù del comma a), solo se l'attore ha notificato per iscritto al trasportatore l'ammontare della somma richiesta, ivi incluso il calcolo dettagliato di tale somma, e se il trasportatore nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione di tale richiesta, non ha inoltrato una offerta scritta di regolamento per un ammontare pari almeno a quello dei danni interessi concessi dal tribunale a concorrenza del limite applicabile. Tale termine è prorogato fino al giorno dalla presentazione dell'istanza se questa è posteriore alla scadenza di tale termine.
c) Le spese processuali ivi inclusi gli onorari d'avvocato non vengono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal presente articolo.
4. - Le somme indicate in franchi nel presente articolo e allo articolo 42 sono considerate come riferentisi ad una unità monetaria costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di: oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in qualsiasi moneta nazionale in cifre tonde. La conversione di tali somme in monete nazionali diverse dalle monete-oro sarà effettuata nel caso di istanza giudiziaria secondo il valore-oro di tali monete alla data della sentenza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-viii