Art. VI
Protocollo 1

Art. VI

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In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VI. 1. - Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari. 2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l'adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo. 3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
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