Protocollo 1
Art. VI
32 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VI.
1. - Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari.
2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l'adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo.
3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
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