Protocollo
Art. VI
6 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VI.
L'articolo 20 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 20.
1. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli il trasportatore non è responsabile dei danni derivanti da un ritardo se dimostra che egli stesso e i suoi dipendenti avevano adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
2. - Nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile dei danni prodottisi in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo ove dimostri che egli stesso e i suoi incaricati avevano adottato tutte le misure atte ad evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-vi