Art. IX
Protocollo 1

Art. IX

35 / 91
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo IX. 1. - Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia. 2. - La denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia, della notifica di denuncia. 3. - Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione da parte di una di esse in virtù dell'articolo 39 non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-ix-2