Art. IX
Protocollo

Art. IX

9 / 91
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo IX. L'articolo 24 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 24. 1. - Nel trasporto delle merci, ogni azione di responsabilità, a qualsiasi titolo, può essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. 2. - Nel trasporto dei passeggeri e dei bagagli, ogni azione di responsabilità intentata a qualsiasi titolo, o in virtù della presente Convenzione, o in ragione di un contratto o di un atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio per la determinazione delle persone che hanno il diritto di agire in giudizio e per i loro rispettivi diritti. Tali limiti di responsabilità costituiscono un massimo e sono invalicabili, quali che siano le circostanze che si trovano all'origine della responsabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-ix