Protocollo 4
Art. IV
70 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo IV.
L'articolo 18 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 18.
1. - Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l'evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo.
2. - Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.
3. - Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti:
a) natura o vizio proprio della merce;
b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati;
c) un evento bellico o un conflitto armato;
d) un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione alla entrata, uscita o transito della merce.
4. - Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un'aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo.
5. - Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nella esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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