Art. IV
Protocollo 3

Art. IV

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In vigore dal 19 mar 1981
Articolo IV. La Convenzione, emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971 nonché dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all'articolo primo della Convenzione, allorchè i punti di partenza e di destinazione sono situati sia sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo se è previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
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