Protocollo
Art. IV
4 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo IV.
L'articolo 17 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
1. - Il trasportatore è responsabile del danno verificatosi in caso di morte o di qualsiasi lesione subita da un passeggero, per il motivo stesso che il fatto che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco. Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se la morte o la lesione sono derivati unicamente dallo stato di salute del passeggero.
2. - Il trasportatore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli, per il motivo stesso che il fatto all'origine della distruzione, della perdita o del deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile nel corso di qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il trasportatore aveva in custodia i bagagli. Tuttavia il trasportatore non è responsabile se il danno deriva unicamente dalla natura dei bagagli o da difetto loro proprio.
3. - Con riserva di disposizioni contrarie, nella presente Convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli registrati che gli oggetti trasportati dal passeggero".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-iv