Protocollo 4
Art. III
69 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo III.
Nel capitolo II della Convenzione, la sezione III (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) viene soppressa e sostituita dai seguenti articoli:
"Sezione III - Documenti relativi alle merci.
Articolo 5.
1. - Per il trasporto di merci viene emessa ma lettera di trasporto aereo.
2. - L'impiego di ogni altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire può, con il consenso del mittente, sostituirsi all'emissione della lettera di trasporto aereo. Ove vengano utilizzati tali altri mezzi, il trasportatore rilascia al mittente a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta della merce che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni registrate da tali altri mezzi.
3. - L'impossibilità di utilizzare, nei punti di transito e di destinazione, altri mezzi che permettano di accertare le indicazioni relative al trasporto, di cui al precedente comma 2, non autorizza il trasportatore a rifiutare l'accettazione delle merci in vista del trasporto.
Articolo 6.
1. - La lettera di trasporto aereo viene redatta dal mittente in tre esemplari originali.
2. - Il primo esemplare porta la menzione "per il trasportatore" e viene firmato dal mittente. Il secondo esemplare porta la menzione "per il destinatario" e viene firmato dal mittente e dal trasportatore. Il terzo esemplare viene firmato cal trasportatore e rinviato da quest'ultimo al mittente dopo l'accettazione della merce.
3. - La firma del trasportatore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
4. - Se, a richiesta del mittente, il trasportatore redige la lettera di trasporto aereo, egli viene considerato, sino a prova contraria, come agente in nome del mittente.
Articolo 7.
Quando vi sono più colli:
a) il trasportatore di merci ha il diritto di chiedere al mittente la redazione di lettere di trasporto aereo distinte;
b) il mittente ha il diritto di richiedere al trasportatore la consegna di ricevute distinte, quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui al comma 2 dell'articolo 5.
Articolo 8.
La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce devono contenere:
a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte Contraente e ove siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
c) la menzione del peso della spedizione.
Articolo 9.
L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 non pregiudica nè l'esistenza, nè la validità del contratto di trasporto, che sarà comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.
Articolo 10.
1. - Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite o rese da lui o in suo nome al trasportatore al fine di essere inserite nella ricevuta della merce o per l'inserzione nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell'articolo 5.
2. - Il mittente si assume la responsabilità di ogni danno subito dal trasportatore o da ogni altra persona nei confronti della quale sia impegnata la responsabilità del trasportatore, a motivo delle indicazioni e delle dichiarazioni irregolari, inesatte e incomplete fornite o rese da lui o in suo nome.
3. - Subordinatamente alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, il trasportatore si assume la responsabilità di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti sia impegnata la responsabilità del mittente, a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta della merce o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell'articolo 5.
Articolo 11.
1. - La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della ricezione della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.
2. - Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo e nella ricevuta della merce, relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio della merce nonché al numero dei colli fanno fede sino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume ed allo stato della merce costituiscono prova contro il trasportatore solo nella misura in cui la verifica sia stata da lui effettuata in presenza del mittente, e constatata sulla lettera di trasporto aereo, o in quanto si tratti di dichiarazioni relative allo stato apparente della merce.
Articolo 12.
1. - Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendola consegnare nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad una persona diversa dal destinatario inizialmente designato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purchè l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio nè al trasportatore, nè agli altri mittenti con l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.
2. - Nel caso in cui l'esecuzione degli ordini del mittente non risulti possibile, il trasportatore deve avvertirne immediatamente quest'ultimo.
3. - Ove il trasportatore si conformi alle disposizioni del mittente, senza esigere la presentazione dell'esemplare della lettera di trasporto aereo o della ricevuta, della merce consegnata a quest'ultimo, egli sarà responsabile, fatto salvo un suo ricorso contro il mittente, del danno che potrà essere causato a motivo di ciò a colui che sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce.
4. - Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce, o se questi non può essere raggiunto, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.
Articolo 13.
1. - Tranne il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario ha il diritto, dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, di richiedere al trasportatore di consegnargli la merce dietro pagamento dell'ammontare dei crediti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.
2. - Salvo clausola contrattuale diversa, il trasportatore deve avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce.
3. - Ove la perdita della merce venga riconosciuta dal trasportatore o se, allo spirare di un termine di sette giorni successivi al momento in cui avrebbe dovuto arrivare, la merce non è giunta, il destinatario è autorizzato a far valere nei confronti del trasportatore i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
Articolo 14.
Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che si tratti del proprio interesse o dell'interesse altrui, a condizione di adempiere agli obblighi imposti dal contratto di trasporto.
Articolo 15.
1. - Gli articoli 12, 13 e 14 non recano alcun pregiudizio nè ai rapporti tra il mittente e il destinatario, nè ai rapporti o del mittente o del destinatario nei confronti di terzi da cui provengano i diritti.
2. - Ogni clausola che deroghi dalle clausole contrattuali degli articoli 12, 13 e 14 deve essere inserita nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta della merce.
Articolo 16.
1. - Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che, prima della consegna della merce al destinatario, sono necessari all'adempimento delle formalità doganali, di dazio o di polizia. Il mittente è responsabile nei confronti del trasportatore, di tutti i danni che potrebbero derivare dall'assenza, dall'insufficienza o dall'irregolarità di tali informazioni o documenti tranne in caso di colpa del trasportatore o dei suoi incaricati.
2. - Il trasportatore non è tenuto a controllare se tali informazioni - e documenti siano esatti e sufficienti".
Storico versioni
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