Art. III
Protocollo 3

Art. III

55 / 91
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo III. All'articolo 42 della Convenzione, sono soppressi i commi 2 e 3 che vengono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "2. - In occasione di ciascuna delle conferenze di cui al comma 1 del presente articolo, il limite di responsabilità fissato nell'articolo 22, comma 1 a) in vigore alla data dello svolgimento di tali conferenze non potrà essere aumentato di un ammontare superiore a 12.500 Diritti speciali di Prelievo. 3. - Subordinatamente al comma 2 del presente articolo, il limite di responsabilità fissato all'articolo 22, comma 1 a) in vigore alla data dello svolgimento di tali conferenze verrà aumentato di 12.500 Diritti speciali di Prelievo al 31 dicembre del quinto e del decimo anno successivi alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che le dette conferenze non abbiano deciso altrimenti prima di tale data ad una maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Parti presenti e votanti".
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