Protocollo 3
Art. III
55 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo III.
All'articolo 42 della Convenzione, sono soppressi i commi 2 e 3 che vengono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"2. - In occasione di ciascuna delle conferenze di cui al comma 1 del presente articolo, il limite di responsabilità fissato nell'articolo 22, comma 1 a) in vigore alla data dello svolgimento di tali conferenze non potrà essere aumentato di un ammontare superiore a 12.500 Diritti speciali di Prelievo.
3. - Subordinatamente al comma 2 del presente articolo, il limite di responsabilità fissato all'articolo 22, comma 1 a) in vigore alla data dello svolgimento di tali conferenze verrà aumentato di 12.500 Diritti speciali di Prelievo al 31 dicembre del quinto e del decimo anno successivi alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che le dette conferenze non abbiano deciso altrimenti prima di tale data ad una maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Parti presenti e votanti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-iii-4