Art. III
Protocollo

Art. III

3 / 91
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo III. L'articolo 4 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 4. 1. - Per il trasporto di bagagli registrati, dovrà essere rilasciata una bolla dei bagagli che, nel caso non sia unita ad un titolo di trasporto conforme alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1°, o non sia inclusa in detto titolo di trasporto, dovrà contenere: a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione; b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte contraente e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di detti scali. 2. - L'impiego di qualsiasi altra modalità che attesti le indicazioni di cui al comma 1, a) e b) può sostituirsi al rilascio della bolla dei bagagli menzionata al suddetto comma. 3. - L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente non pregiudica l'esistenza nè la validità del contratto di trasporto che sarà nondimeno soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi incluse quelle riguardanti la limitazione delle responsabilità".
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