Art. II
Protocollo 4

Art. II

68 / 91
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo II. Il comma 2 dell' della Convenzione è soppresso e sostituito da) commi 2 e 3 che seguono: "2. - Nel trasporto delle spedizioni postali, il trasportatore è responsabile unicamente nei confronti dell'Amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra trasportatori e le amministrazioni postali. 3. - Le disposizioni della presente Convenzione, diverse da quelle del precedente comma 2, non si applicano al trasporto delle spedizioni postali".
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