Protocollo 3
Art. II
54 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo II.
L'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 22.
1. - a) Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 100.000 Diritti speciali di Prelievo per l'insieme delle domande presentate, a qualsiasi titolo, in risarcimento del danno subito in conseguenza della morte o di lesioni di un passeggero. Nel caso in cui, in base alla legge del Tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare i 100.000 Diritti speciali di Prelievo.
b) In caso di ritardo nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 4.150 Diritti speciali di Prelievo per passeggero.
c) Nel trasporto di bagagli, le responsabilità del trasportatore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 Diritti speciali di Prelievo per passeggero.
2. - a) Nel trasporto di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo speciale dichiarazione di interesse alla consegna da parte del mittente al momento della consegna del collo al trasportatore mediante pagamento di una eventuale tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata a meno che egli non dimostri che detta somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna.
b) In caso di perdita, di deterioramento o di ritardo di una parte delle merci, o di qualsiasi oggetto che sia in esse contenuto, viene preso in considerazione solamente il peso totale del collo o dei colli in questione per determinare il limite di responsabilità del trasportatore.
Tuttavia, allorchè la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo, deve essere preso in considerazione il peso totale di tali colli ai fini della determinazione del limite di responsabilità.
3. - a) I Tribunali delle Alte Parti Contraenti che non abbiano la facoltà, in virtù della propria legge, di stanziare fondi per le spese processuali, ivi compresi gli onorari di avvocati, avranno nelle istanze cui si applica la presente Convenzione, il potere di rifondere all'attore, a loro discrezione, tutte o parte delle spese processuali ivi compresi gli onorari di avvocato Che essi ritengano ragionevoli.
b) Il pagamento delle spese processuali ivi compresi gli onorari di avvocato è concesso, in virtù del comma a), solo se l'attore ha notificato per iscritto al trasportatore l'ammontare della somma richiesta ivi compreso il calcolo dettagliato di tale somma, e se il trasportatore non ha, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione di tale domanda, inoltrato un'offerta scritta di regolamento per un ammontare pari almeno a quello dei danni interessi concessi dal Tribunale a concorrenza del limite applicabile. Tale termine viene prorogato sino al giorno dell'introduzione dell'istanza se quest'ultima è posteriore alla scadenza di tale termine.
c) Le spese processuali, ivi compresi gli onorari di avvocato non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal presente articolo.
4. - Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo e nell'articolo 42 sono considerate come riferentesi al Diritto speciale di Prelievo come è stato definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuerà in caso di istanza giudiziaria in base al valore di tali monete in Diritto speciale di Prelievo alla data della sentenza. Il valore, in Diritto speciale di Prelievo, di una moneta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritto speciale di Prelievo, di una moneta nazionale di un'Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo le modalità indicate da tale Alta Parte Contraente.
Tuttavia, gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni dei commi 1 e 2 a) dell'articolo 22, possono, al momento della ratifica o dell'adesione, o in ogni momento successivo dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato nei procedimenti giudiziari, sul loro territorio, nella somma di 1.500.000 unità monetarie per passeggero per quanto attiene al comma 1 a) dell'articolo 22; di 62.500 unità monetarie per passeggero per quanto attiene al comma 1 b) dell'articolo 22; di 15.000 unità monetarie per passeggero per quanto attiene al comma 1 b) dell'articolo 22; di 250 unità monetarie per chilogrammo per quanto concerne il comma 2 a) dell'articolo 22. Uno Stato che applichi le disposizioni di tale comma può inoltre dichiarare che la somma di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 42 è la somma di 187.500 unità monetarie. Detta unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. Dette somme possono essere convertite nella moneta nazionale in questione in cifra tonda. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà conformemente alla legislazione dello Stato in causa".
Storico versioni
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