Art. II
Protocollo 1

Art. II

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In vigore dal 19 mar 1981
Articolo II. L'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 22. 1. - In occasione del trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 8.300 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennità possa essere fissata sotto forma di rendita, il capitale di rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il viaggiatore potrà fissare un limite di responsabilità più elevato. 2. - In occasione del trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del trasportatore sarà limitata alla somma di 17 Diritti di Prelievo speciali per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna fatta dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore e con l'eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna. 3. Per quanto riguarda gli oggetti rimasti in custodia al passeggero, la responsabilità del trasportatore si limita a 332 Diritti speciali di Prelievo per ciascun passeggero. 4. - Le somme indicate nel presente articolo come Diritti speciali di Prelievo sono valutate in relazione al Diritto speciale di Prelievo così come esso viene definito dal Fondo monetario internazionale. In caso di istanza giudiziaria si effettuerà la conversione di tali somme in valute nazionali sulla base del valore espresso in Diritti speciali di Prelievo di tali valute alla data della sentenza. Il valore in Diritti speciali di Prelievo di una valuta nazionale di un'Alta Parte contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il criterio di valutazione applicato alla data della sentenza dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un'Alta Parte contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato nel modo indicato da tale Alta Parte contraente. Tuttavia, gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consenta di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22, al momento della ratifica o dell'adesione o in qualsiasi altro momento successivo, possono dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio è fissato nel valore di 125.000 unità monetarie per ciascun passeggero in relazione al comma 1 dell'articolo 22; in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 dell'articolo 22 e in 5.000 unità monetarie per passeggero in relazione al comma 3 dell'articolo 22. Tale unità monetaria equivale a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale interessata. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà in conformità della legislazione dello Stato in questione":
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