Protocollo
Art. II
2 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo II.
L'articolo 3 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 3.
1. - In occasione del trasporto di passeggeri, deve essere consegnato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:
a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione:
b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una medesima Alta Parte contraente e se, sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali.
2. - L'impiego di qualsiasi altra modalità che attesti le indicazioni di cui al comma 1, a) e b), può sostituirsi alla consegna del titolo di trasporto menzionato al suddetto comma.
3. - L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente non pregiudica l'esistenza nè la validità del contratto di trasporto che sarà nondimeno soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione di responsabilità".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-ii