Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975.
Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975. 93 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Protocollo
Art. I TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei p Art. II Articolo II. L'articolo 3 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti dispos Art. III Articolo III. L'articolo 4 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti d Art. IV Articolo IV. L'articolo 17 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti dispo Art. V Articolo V. All'articolo 18 della Convenzione, i commi 1 e 2 sono soppressi e sostituiti d Art. VI Articolo VI. L'articolo 20 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti dispo Art. VII Articolo VII. L'articolo 21 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disp Art. VIII Articolo VIII. L'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti dis Art. IX Articolo IX. L'articolo 24 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti dispo Art. X Articolo X. L'articolo 25 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti dispos Art. XI Articolo XI. I commi 1 e 3 dell'articolo 25 A della Convenzione sono soppressi e sostituit Art. XII Articolo XII. All'articolo 28 della Convenzione, l'attuale comma 2 diventa comma 3 e al su Art. XIII Articolo XIII. Dopo l'articolo 30 della Convenzione viene inserito il seguente articolo: " Art. XIV Articolo XIV. Dopo l'articolo 35 della Convenzione viene inserito il seguente articolo: "A Art. XV Articolo XV. Dopo l'articolo 41 della Convenzione, è inserito il seguente articolo: "Artic Art. XVI Articolo XVI. La Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal presente Protocol Art. XVII Articolo XVII. Tra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata a Art. XVIII Articolo XVIII. Fino alla sua data di entrata in vigore conformemente alle disposizioni de Art. XIX Articolo XIX. 1. - Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica degli Stati firmatar Art. XX Articolo XX. 1. - Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo il d Art. XXI Articolo XXI. 1. - Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo resterà aperto al Art. XXII Articolo XXII. 1. - Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante notifica Art. XXIII Articolo XXIII. 1. - Al presente Protocollo potranno essere ammesse soltanto le seguenti r Art. XXIV Articolo XXIV. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile comunicherà sollecita Art. XXV Articolo XXV. Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione Art. XXVI Articolo XXVI. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di ogni Stato di cui all'a Protocollo 1
Art. I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO N. 1. che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme Art. II Articolo II. L'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti dispo Art. III Articolo III. La Convenzione modificata dal presente Protocollo si applica al trasporto in Art. IV Articolo IV. La Convenzione il Protocollo saranno considerati e interpretati, tra le Parti Art. V Articolo V. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati fino alla Art. VI Articolo VI. 1. - Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte degli Stati fir Art. VII Articolo VII. 1. - Quando il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta Stat Art. VIII Articolo VIII. 1. - Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà Art. IX Articolo IX. 1. - Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifi Art. X Articolo X. Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo. Art. XI Articolo XI. Il Governo della Repubblica Popolare di Polonia comunicherà sollecitamente a Art. XII Articolo XII. Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione Art. XIII Articolo XIII. Sino al 1 gennaio 1976, il presente Protocollo resterà aperto alla firma pr Protocollo 2
Art. I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO N. 2. che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune norme Art. II Articolo II. L'articolo 22 della Convenzione e soppresso e sostituito dalle seguenti dispo Art. III Articolo III. La Convenzione emendata all'Aja nel 1955 e dal presente Protocollo si applic Art. IV Articolo IV. Tra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all Art. V Articolo V. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati fino alla Art. VI Articolo VI. 1. - Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica degli Stati firmatari Art. VII Articolo VII. 1. - Allorchè il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta St Art. VIII Articolo VIII. 1. Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo rester Art. IX Articolo IX. 1. - Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifi Art. X Articolo X. Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, tuttavia ogni Stato po Art. XI Articolo XI. Il Governo della Repubblica Popolare di Polonia comunicherà sollecitamente a Art. XII Articolo XII. Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione Art. XIII Articolo XIII. Fino al 1 gennaio 1976 il presente Protocollo resterà aperto alla firma pre Protocollo 3
Art. I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO N. 3. che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme Art. II Articolo II. L'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti dispo Art. III Articolo III. All'articolo 42 della Convenzione, sono soppressi i commi 2 e 3 che vengono Art. IV Articolo IV. La Convenzione, emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971 nonché dal p Art. V Articolo V. Fra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia, emendata all Art. VI Articolo VI. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati, sino all Art. VII Articolo VII. 1. - Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmat Art. VIII Articolo VIII. 1. - Quando il presente Protocollo avrà riunito le ratifiche di trenta Stat Art. IX Articolo IX. 1. - Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'ad Art. X Articolo X. 1. - Ogni parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante notifica in Art. XI Articolo XI. 1. - Potranno essere ammesse solo le seguenti riserve al presente Protocollo. Art. XII Articolo XII. Il Governo della Repubblica popolare di Polonia informerà sollecitamente tut Art. XIII Articolo XIII. Fra le Parti del presente Protocollo che sono anche Parti della Convenzione Art. XIV Articolo XIV. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell'Organiz Protocollo 4
Art. I PROTOCOLLO DI MONTREAL N. 4. che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norm Art. II Articolo II. Il comma 2 dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito da) com Art. III Articolo III. Nel capitolo II della Convenzione, la sezione III (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 1 Art. IV Articolo IV. L'articolo 18 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti d Art. V Articolo V. L'articolo 20 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti di Art. VI Articolo VI. L'articolo 21 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti d Art. VII Articolo VII. All'articolo 22 della Convenzione. a) Al comma 2 a) le parole "e di merci" s Art. VIII Articolo VIII. L'articolo 24 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti Art. IX Articolo IX. L'articolo 25 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti d Art. X Articolo X. Il comma 3 dell'articolo 25 A della Convenzione viene soppresso e sostituito d Art. XI Articolo XI. Dopo l'articolo 30 della Convenzione, viene inserito l'articolo seguente: "Ar Art. XII Articolo XII. L'articolo 33 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti Art. XIII Articolo XIII. L'articolo 34 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti Art. XIV Articolo XIV. La Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 nonché dal presente Pro Art. XV Articolo XV. Fra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all Art. XVI Articolo XVI. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati sino all Art. XVII Articolo XVII. 1. - Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firma Art. XVIII Articolo XVIII. 1. - Quando il presente Protocollo avrà riunito le ratifiche di trenta Sta Art. XIX Articolo XIX. 1. - Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'a Art. XX Articolo XX. 1. - Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunziarlo mediante notifica i Art. XXI Articolo XXI. 1. - Potranno essere ammesse unicamente le seguenti riserve al presente Prot Art. XXII Articolo XXII. Il Governo della Repubblica popolare di Polonia informerà sollecitamente tu Art. XXIII Articolo XXIII. Fra le Parti del presente Protocollo che siano anche parti della Convenzio Art. XXIV Articolo XXIV. Se due o più Stati sono parti del presente Protocollo nonché del Protocollo Art. XXV Articolo XXV. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell'Organiz Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360