Art. 8

Art. 8

In vigore dal 19 mar 1981
Il primo comma dell'articolo 142 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato".
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