Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 Ciascuno Stato contraente designa una Autorità centrale che assume, in conformità agli art Art. 3 L'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine Art. 4 Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non sono state rispet Art. 5 L'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla Art. 6 L'Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni autorità che esso abbia designato a tal f Art. 7 Le annotazioni stampate nella formula-modello allegata alla presente Convenzione sono obbl Art. 8 Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, Art. 9 Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via consolare per trasm Art. 10 La presente Convenzione non è di ostacolo, salvo se lo Stato di destinazione dichiara di o Art. 11 La presente Convenzione non si oppone a che degli Stati contraenti si accordino per ammett Art. 12 Le notificazioni o comunicazioni degli atti giudiziari provenienti da uno Stato contraente Art. 13 L'esecuzione di una richiesta di notifica o di comunicazione in conformità alle disposizio Art. 14 Le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica Art. 15 Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la no Art. 16 Quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso all'estero pe Art. 17 Gli atti extragiudiziari delle autorità degli ufficiali "ministeriali" di uno Stato contra Art. 18 Ogni Stato contraente può designare, oltre alla Autorità centrale, altre autorità, di cui Art. 19 La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente perme Art. 20 La presente Convenzione non si oppone a che taluni Stati contraenti si accordino per derog Art. 21 Ciascuno Stato contraente notificherà al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi al Art. 22 La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, g Art. 23 La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione r Art. 24 Gli accordi aggiuntivi alle dette Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati co Art. 25 Senza pregiudizio dell'applicazione degli articoli 22 e 24, la presente Convenzione non de Art. 26 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima sessione Art. 27 La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo s Art. 28 Ciascuno Stato non rappresentato alla Decima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto Art. 29 Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare c Art. 30 La presente Convenzione avrà la durata di 5 anni a partire dalla data della sua entrata in Art. 31 Il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati di cui all'articol Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360