Art. 4
LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6
In vigore dal 2 nov 1990
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio
.
Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.
Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Storico versioni
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