Art. 30
LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6
In vigore dal 29 gen 1981
Disposizione finale
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 gennaio 1981
PERTINI
FORLANI - FOSCHI - ANDREATTA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
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