Art. 29
LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6
In vigore dal 29 gen 1981
Durala in carica degli organi della Cassa
Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
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