Art. 26 · LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

Art. 26

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

In vigore dal 29 gen 1981
Decorrenza delle rivalutazioni Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all', primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. La rivalutazione ai sensi dell' è applicata anche ai trattamenti previdenziali di cui al penultimo e all'ultimo comma del precedente . Gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, sono disposti per la prima volta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quarto comma, 4, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'articolo 15, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.
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