Art. 24
LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6
In vigore dal 2 nov 1990
Integrazione contributiva per il passato
Le facoltà di cui al primo e al secondo comma dell' devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
In relazione alla facoltà di cui al primo comma dell', la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall', limitatamente ai redditi professionali ai fini IRPEF, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'integrazione contributiva. Nel caso di comunicazione infedele si applicano i disposti di cui all', quinto comma.
I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in unica soluzione, entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa, nei modi di cui all'articolo 17, terzo comma.
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