Art. 10 · LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

Art. 10

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

In vigore dal 2 nov 1990
Contributo integrativo A partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società, pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all', secondo comma, dovuto per l'anno stesso. Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo . Salvo quanto disposto dall'articolo 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo integrativo minimo non è dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF nè all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale nè del volume d'affari .
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