Art. 19 · LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

Art. 19

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

In vigore dal 20 gen 1981
Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente: "È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere".
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