Art. 15 · LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

Art. 15

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1

In vigore dal 20 gen 1981
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente: "I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza".
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