Art. 32
LEGGE 23 dicembre 1980, n. 930
In vigore dal 20 apr 2006
Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potrà avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilità non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverrà in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-12-23;930#art-32