Art. 1
LEGGE 22 dicembre 1980, n. 925
In vigore dal 18 gen 2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980.
(2)(4)(6)(8)(10)(12)(15)(18)(17)(19)(20)(22)(23)(25)(27)(29)(30)(31)( 34)(35)(37) (39) (41)(42)(43)
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Prourn:nir:stato:legge:1980-12-22;925#art-1