Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 dic 1980
In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all' della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi, fino al 30 giugno 1981, per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui trattamenti di missione stabiliti nell' di detta legge. A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione. La disposizione del precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore. Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
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