Art. 9
LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889
In vigore dal 31 dic 1980
I numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.
Per le cessioni e importazioni di quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico;
oggetti di antichità aventi più di 100 anni; arazzi tessuti a mano o fatti all'ago; apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07); apparecchi cinematografici (da presa dell'immagine e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08); apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (v.d. 90.09) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.
Al secondo comma, lettera a), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi i numeri 22), 23) e 24).
Storico versioni
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