Art. 6 · LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889

Art. 6

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889

In vigore dal 31 dic 1980
Alla tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente numero: "56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita". Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri: "38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04); 39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);". Nella stessa tabella A, parte seconda, il n. 40) è sostituito dal seguente: "40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06);". Il n. 71) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso. Il n. 79) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo;". Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.
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