Art. 14 · LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889

Art. 14

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889

In vigore dal 31 dic 1980
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell' del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del citato decreto, ancorchè alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
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