Art. 8 · LEGGE 22 dicembre 1980, n. 882

Art. 8

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 882

In vigore dal 28 dic 1980
Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora gli stessi siano stati registrati nelle scritture contabili previste dal primo comma, lettera a) e b), dell'articolo 14 e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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