Art. 4
LEGGE 22 dicembre 1980, n. 882
In vigore dal 28 dic 1980
Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente articolo 3;
2) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresì ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;
3) dall'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;
4) dall', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
6) dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:
a) invio della cartella ai contribuenti con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, già previsti dall', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603;
c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;
d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;
e) tardiva trasmissione alla ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;
f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.
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