Art. 10 · LEGGE 22 dicembre 1980, n. 882

Art. 10

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 882

In vigore dal 28 dic 1980
Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all' della legge 29 febbraio 1980, n. 31.
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