Art. 3 · LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

Art. 3

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

In vigore dal 8 gen 1981
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall' della legge 11 febbraio 1970, n. 27, è ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980. La predetta riduzione, che non deve comportare nè ampliamento delle dotazioni organiche nè aumento di prestazioni straordinarie, va compensata con aumento di produttività.
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