Art. 16 · LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

Art. 16

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

In vigore dal 8 gen 1981
La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonchè la struttura delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni e degli ispettorati di zona telefonici, fermi restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona quale previsto dall' della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresì ferma la dotazione organica dei rispettivi quadri dirigenziali, possono essere modificate, anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1981, tenendo conto delle esigenze funzionali dei servizi e della evoluzione, anche tecnica, dei diversi settori di competenza delle Aziende postelegrafoniche.
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