Art. 14 · LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

Art. 14

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

In vigore dal 8 gen 1981
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, il congedo ordinario per tutto il personale postelegrafonico è stabilito in 30 giorni lavorativi.
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