Art. 13 · LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

Art. 13

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

In vigore dal 8 gen 1981
Le indennità ed i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente nonchè i gettoni di presenza ed i compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell' della legge 16 novembre 1973, n. 728.
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