Art. 6 · LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

Art. 6

LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

In vigore dal 3 gen 1981
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.
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