Art. 2 · LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

Art. 2

LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

In vigore dal 3 gen 1981
Per l'esercizio dell'attività di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti: a) uno dei titoli previsti dall'allegato B, in originale o in copia autentica; b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità rilasciato dalla competente autorità dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso. La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
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